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Farmaci nel 730, per detrarli non è necessario pagare con bancomat

Rispondendo alla domanda di un lettore, ecco i chiarimenti sulla possibilità di pagamento in contanti dei farmaci e alla loro detraibilità.

La manovra di Bilancio in vigore dal 1 gennaio 2020 stabilisce che per ottenere i vantaggi derivanti dalle detrazioni Irpef del 19% per gli oneri fiscalmente rilevanti è obbligatorio l’uso dei sistemi di pagamento tracciabili. Tuttavia, alla luce della nuova norma approvata, il pagamento con bancomat o carta di credito non è necessario per i farmaci, né per i dispositivi medici, né per le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o accreditate dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, per quanto riguarda l’acquisto di farmaci, non è necessario che il pagamento sia tracciabile. Questo chiarimento si è reso necessario in seguito ad una serie di notizie fuorvianti diffuse sui social che hanno contribuito ad alimentare confusione sull’argomento.

Al momento del pagamento di un farmaco per uso umano, di un dispositivo medico o di un ticket sulle ricette Ssn, non è necessario pagare con bancomat. La sola condizione per poter caricare automaticamente gli importi nel 730 precompilato è quella di fornire il proprio codice fiscale (a voce o da tessera sanitaria) appena prima della chiusura della transazione e dell’emissione dello scontrino fiscale (ora chiamato “Documento di vendita o di prestazione”). Solo in tal modo il farmacista invierà in automatico all’Agenzia delle entrate il dettaglio degli importi delle spese sostenute e saranno automaticamente portate in detrazione. Se, per motivi di privacy, il paziente non volesse far comparire tali spese nella propria dichiarazione precompilata, può opporsi al trattamento dei dati comunicandolo al farmacista sempre prima della chiusura della transazione. Quanto indicato non si applica ai medicinali veterinari e ai vari altri servizi erogati in farmacia che devono essere sempre pagati con pagamento tracciabile.

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