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Ricetta ripetibile e non ripetibile: quali differenze tra le due tipologie di prescrizione?

Validità della ricetta, numero di confezioni, formalismi che – se non rispettati – portano il farmacista a non poter erogare il medicinale: ecco le domande poste più frequentemente dal paziente in farmacia.

Dal punto di vista normativo, esistono differenze per la classificazione dei medicinali, relative alla categoria terapeutica, alla prescrivibilità nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (i farmaci cosiddetti mutuabili, che rientrano nella fascia A, e quelli a carico del paziente, appartenenti alla fascia C) e il regime di dispensazione. Aspetto che verrà ha a che fare con la richiesta o meno della ricetta. I medicinali sono soggetti a prescrizione quando possono costituire un pericolo per la salute anche alle normali condizioni di utilizzo se assunti senza controllo medico, quando contengono sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedano ulteriori indagini e quando sono iniettabili.

La ricetta rappresenta dunque l’autorizzazione necessaria al farmacista per la consegna di uno o più medicinali al paziente e deve essere rilasciata da un professionista a sua volta autorizzato a prescrivere: il medico di medicina generale o specialista, pediatra di libera scelta, odontoiatra, medico veterinario. Se si prendono in esame i farmaci la cui spesa è a carico del cittadino, le tipologie di ricetta sono due: ripetibile (Rr) e non ripetibile (Rnr). In tutte le prescrizioni, valide sull’intero territorio nazionale, devono essere indicati la data di redazione e la firma del medico e, nel caso in cui non venga utilizzata carta intestata, deve essere apposto un timbro recante i dati identificativi del prescrittore. Se il farmaco è presente in commercio a dosaggi differenti, la prescrizione deve essere completa dell’informazione riguardante il dosaggio prescelto dal medico.

La Ricetta ripetibile è valida sei mesi dalla data di compilazione e può essere erogato un massimo di dieci pezzi per ricetta, ad esclusione di alcune sostanze stupefacenti e psicotrope, come le benzodiazepine, per le quali la validità della ricetta è ridotta a trenta giorni, per un massimo di tre utilizzi. In entrambi i casi, l’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. Se l’intera quantità di prodotto prescritto non fosse disponibile o se il paziente facesse richiesta di un numero di confezioni inferiore, è possibile frazionare la consegna. Il farmacista deve apporre sulla ricetta il timbro della farmacia con la data e indicare il prezzo e il numero di confezioni consegnate, restituendo la ricetta al cliente in modo che possa completare l’acquisto anche presso un’altra farmacia.

Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta quei medicinali che, con l’uso protratto, possono provocare stati tossici o comunque causare rischi elevati per la salute. Mentre i medicinali soggetti a Ricetta ripetibile devono recare sulla confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, i farmaci soggetti a Ricetta non ripetibile devono riportare la frase “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Le Ricette non ripetibili sono valide trenta giorni e devono essere ritirate dal farmacista al momento dell’erogazione del farmaco prescritto. Il medico deve indicare nome e cognome del paziente che, in casi che esigano la riservatezza del trattamento, possono essere sostituiti dal codice fiscale o dalle sole iniziali.

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